Lo Statuto è il documento sul quale si fonda l’Associazione Italiana Cardiomiopatie AICARM APS, ne regola il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali.

Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) ed, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE ITALIANA CARDIOMIOPATIE APS, in brevità

denominata anche

“AICARM APS”

L’acronimo APS, ancorchè presente nella denominazione, verrà utilizzato successivamente all’iscrizione al RUNTS, mentre l’acronimo ONLUS fino a detta iscrizione.

Art. 2 SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze.

Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 SCOPO E OGGETTO

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva e/o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, rientranti nella categoria di cui all’art. 5 lett. a) e c) del CTS: prestazioni sociali e socio-sanitarie, rivolte agli associati, loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l’Associazione si occuperà di:

  1. Promuovere l’aggregazione dei pazienti con Cardiomiopatie (Malattie del muscolo cardiaco) e dei loro familiari, al fine di interloquire a livello istituzionale e sanitario, di far circolare informazioni e idee per migliorare la qualità di vita e di minimizzare l’impatto delle cardiomiopatie sul benessere clinico, psicologico, economico e professionale degli individui affetti.
  2. Contribuire alla formazione e alla ricerca scientifica di Università, IRCSS, ospedali.
  3. Divulgare informazioni sulle Cardiomiopatie anche di origine genetica, compreso epidemiologia, metodi diagnostici e terapie, anche utilizzando strumenti informatici ed organizzando corsi di formazione e convegni regionali o nazionali.
  4. Migliorare lo standard di assistenza ai pazienti con Cardiomiopatia, inclusa la verifica delle strutture preposte e la promozione dei centri di eccellenza con provata esperienza, assistenziale e di ricerca nel settore.
  5. Aiutare i pazienti con Cardiomiopatia durante il percorso di cura, sia mediante informazioni pratiche riguardanti i centri di eccellenza e i sanitari qualificati, sia – ove necessario – mediante un sostegno economico che garantisca l’accesso alle cure migliori in ambito nazionale.

Resta ferma la facoltà per l’assemblea di deliberare eventuali ampliamenti, integrazioni e/o modifiche alle attività istituzionali qui tracciate, sempre comunque nell’ambito delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del CTS. L’Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del CTS e successivamente individuate dal Consiglio direttivo.

Fino all’iscrizione nel Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.

Art. 4 ATTIVITA’ DIVERSE

Ai sensi dell’art. 6 CTS, l’Associazione potrà svolgere anche attività “diverse” da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, a ciò dandosi sin d’ora espresso consenso.

Art. 5 RACCOLTA FONDI

L’Associazione, in ossequio al dettato dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare, con qualsiasi strumento e modalità, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi potrà essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 6 DURATA

L’associazione viene costituita a tempo indeterminato.

Art.7 I SOCI

Ammissione di nuovi soci:

Possono entrare a far parte dell’Associazione, in numero illimitato, in qualità di soci le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che siano interessati alle attività di interesse generale perseguite dell’Associazione, che partecipino a pieno dei valori e dei principi ispiratori, e che condividano finalità e scopi dell’ente.

L’ammissione di un nuovo socio avverrà per deliberazione del consiglio direttivo, previa apposita domanda formulata dall’interessato, e mediante annotazione nel libro soci.

L’eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere comunicato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, all’interessato con un qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento.

Avverso la deliberazione di rigetto, l’interessato potrà chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sul rigetto si pronunci l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria.

Una volta ammesso, il socio è tenuto al versamento della quota associativa, come infra previsto.

La qualità di socio è intrasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili.

Diritti e doveri dei soci:

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione, sulla base di quanto eventualmente stabilito da successivi regolamenti;
  • partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente.

Gli associati hanno il dovere di:

  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale sia all’interno dei locali dell’associazione sia in occasione di ogni evento che la concerna;
  • tutti i soci, indistintamente, dovranno rispettare le norme dettate dallo statuto associativo e da eventuali successivi regolamenti e conformarsi alle delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • i soci non dovranno compiere atti incompatibili con l’appartenenza all’Associazione e contrari agli scopi della medesima;
  • il socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo e la cui data di scadenza è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’Associazione;
  • ciascun socio al momento dell’iscrizione alla Associazione, dovrà fornire indirizzi e recapiti utili e validi per ogni informazione e/o comunicazione nonché ai fini della convocazione dell’assemblea. All’uopo il socio si impegna, così liberando e dispensando l’Associazione, a comunicare alla stessa ogni variazione di recapiti ed indirizzi precedentemente indicati.
Perdita della qualità di socio:

La perdita della qualità di socio e/o l’esclusione dall’Associazione avverrà:

  1. per morte dell’associato;
  2. per recesso del socio, come regolato al paragrafo che segue;
  3. ove il socio non sia in regola con il versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
  4. ove il socio abbia contravvenuto gravemente agli obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti;
  5. ove il socio denigri l’Associazione, i suoi organi sociali, i suoi Soci;
  6. ove il socio ostacoli il regolare svolgimento e lo sviluppo delle attività istituzionali, perseguendo lo scioglimento dell’Associazione;
  7. qualora il socio si appropri indebitamente dei fondi sociali, di atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  8. ove il socio arrechi danni materiali o morali di una rilevante entità all’Associazione.

L’esclusione del socio dalla compagine associativa è rimessa alla deliberazione, motivata, del consiglio direttivo, dopo aver sentito le ragioni dell’interessato.

Il socio può chiedere di ricorrere alla valutazione dell’assemblea entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. In tal caso la deliberazione spetta all’assemblea ed avverso tale decisione è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla data di notifica della decisione.

La perdita della qualità di associato non darà luogo ad alcun rimborso di quote associative o porzioni di quota versate.

Gli associati che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

È facoltà del Consiglio Direttivo riammettere i Soci morosi che abbiano pagato con ritardo la quota di iscrizione.

Facoltà di recesso:

Il socio che intenda recedere dall’Associazione dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A/R od a mezzo pec, da inviarsi presso la sede legale od all’indirizzo pec della medesima, un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il  quale  è  associato.  Col  ricevimento  da  parte

dell’Associazione della predetta comunicazione, la qualità di associato in capo al dimissionario si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono: assemblea dei soci, consiglio direttivo e l’organo di controllo. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione:

L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti.

L’adunanza si riunisce previa convocazione da inviare ai soci a mezzo mail o in mancanza con lettera, agli indirizzi e recapiti comunicati dai soci al momento dell’iscrizione e mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede sociale.

L’assemblea dei soci è di norma convocata, in adunanza ordinaria o straordinaria, dal presidente su delibera del consiglio direttivo, non meno di 10 giorni prima della data indicata nell’avviso di convocazione, e si riunisce, salva diversa indicazione, presso la sede legale dell’Associazione.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, al fine di deliberare sul rendiconto di gestione per cassa o, qualora siano superati i limiti dimensionali per potervi optare, il bilancio ordinario e quello sociale dell’Associazione, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno, di cui alla convocazione.

L’Assemblea può essere altresì convocata, oltre che su delibera del consiglio direttivo, anche dal solo presidente dell’Associazione, ove da questi ritenuto necessario o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti.

Costituzione dell’assemblea:

Hanno diritto di intervenire ed esprimere voto in assemblea tutti i soci iscritti, che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione annualmente dovuta.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche rappresentati da altro socio appositamente delegato. La data di eventuale seconda sessione potrà essere indicata già nello stesso avviso di convocazione della prima.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, sino ad un massimo di 3 (tre), purché munito di regolare delega scritta, anche apposta in calce all’avviso di convocazione, e purché il delegato non rivesta la carica di consigliere.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sarà necessaria la presenza in assemblea, in prima convocazione dei due terzi e in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci iscritti ed il consenso di almeno i 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I voti saranno espressi in modo palese.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione che nomina il segretario. Il segretario provvederà a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali saranno sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

E’ possibile l’intervento degli associati in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Poteri dell’assemblea:

L’Assemblea delibera in seduta ordinaria;

  • sul numero dei membri del consiglio direttivo;
  • sulla nomina e revoca dei membri del consiglio direttivo e dell’organo di controllo;
  • sull’eventuale riesame della domanda di ammissione a socio;
  • sull’approvazione del rendiconto di gestione per cassa o, qualora siano superati i limiti dimensionali per potervi optare, del bilancio ordinario e di quello sociale;
  • sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
  • sull’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • su ogni altra questione espressamente demandata, per legge, atto costitutivo o statuto, alla deliberazione dell’assemblea ordinaria.

L’assemblea delibera in seduta straordinaria

  • sulla modifica dello statuto;
  • su ogni altra questione espressamente demandata, per legge, atto costitutivo o statuto, alla deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di organo assembleare, si richiamano gli artt.24 e 25 del CTS nonché le norme del Codice civile.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nomina dei membri del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo sarà composto da 3 a 9 membri e durerà in carica per tre anni.

I membri del consiglio direttivo saranno nominati, allo scadere di ciascun mandato triennale, dall’assemblea, in seduta ordinaria, secondo le modalità ed i quorum sopra stabiliti, nella parte del presente atto relativa all’organo assemblare. I suoi membri potranno essere anche riconfermati e rieletti, alla conclusione del proprio mandato triennale, e senza limiti di numero di mandato. La maggioranza dei membri del consiglio direttivo dovrà essere composta da pazienti o da parenti di pazienti con grado di parentela fino al terzo grado, associati ovvero indicati dagli enti associati.

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti o, in mancanza, indicendo elezioni suppletive; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri dovesse ridursi a meno della metà, l’intero consiglio direttivo sarà da considerarsi decaduto e dovrà essere rinnovato a cura dell’assemblea, da convocarsi il prima possibile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Costituzione e deliberazioni del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi, o su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri. La convocazione avverrà con le modalità ed i tempi previsti per la convocazione dell’organo assembleare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri.

Nell’eventualità in cui un consigliere dovesse non partecipare a n. 3 (tre) convocazioni consecutive, il consigliere sarà considerato decaduto di diritto, salvo ciò sia dipeso da gravi motivi.

E’ possibile l’intervento dei membri dell’Organo Amministrativo alle riunioni del medesimo mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Poteri del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio:

  1. nella prima seduta elegge, a maggioranza, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente onorario;
  2. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  3. delibera sulla convocazione dell’assemblea dei soci;
  4. decide su eventuali investimenti patrimoniali;
  5. stabilisce le quote annue di iscrizione all’associazione;
  6. delibera sull’ammissione e sulla esclusione degli associati;
  7. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con eventuali terzi;
  8. redige il bilancio, da presentare all’assemblea dei soci;
  9. emana ogni provvedimento riguardante il personale;
  10. stipula gli atti e i contratti inerenti e funzionali all’esercizio delle attività sociali;
  11. discute e delibera su ogni altra questione non demandata all’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico come organo consulente dell’Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di organo di amministrazione e di responsabilità degli amministratori, si richiamano gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CTS nonché le norme del Codice civile.

Art. 11 RAPPRESENTANZA DELL’ENTE

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa nonché di fronte a terzi sono conferite al presidente e da questi delegabili. Il presidente dell’Associazione, che presiede anche il consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In situazioni di urgenza e necessità, può assumere, inoltre, le decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 10 giorni prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell’Associazione, questi verrà sostituito dal Vicepresidente.

Art.12 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il presidente onorario coadiuva il presidente dell’Associazione nelle sue funzioni di rappresentanza istituzionale e nei confronti di terzi.

Art. 13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 9 professionisti di comprovata esperienza clinica e scientifica, desumibile dal curriculum, nelle materie oggetto dell’attività dell’associazione, e durerà in carica per tre anni.

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, e dura in carica per il periodo del mandato degli stessi. Il mandato è rinnovabile.

Il Comitato scientifico collabora con l’Organo di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività dell’Associazione, che verranno presentati annualmente all’assemblea. Il parere del Comitato scientifico, espresso dal suo Presidente, dopo aver consultato i membri dello stesso Comitato, è obbligatorio ma non vincolante per la parte del programma che attiene alle attività di ricerca, di studio, di informazione scientifica e di supporto all’attività clinica.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote degli associati;
  • contributi degli associati;
  • contributi di terzi;
  • eredità, donazioni e legati;
  • proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale e da quelli delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del CTS;
  • da raccolta fondi;
  • altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Per il suo finanziamento l’Associazione potrà ricorrere anche a credito esterno ed a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, in favore di fondatori, amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, anche nel caso di recesso o anche in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sarà considerata distribuzione indiretta di utili tutto quanto indicato dall’art. 8, 3° comma del CTS, qui richiamato.

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed a deliberare sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo. Ai sensi dell’art.9 del Codice del Terzo Settore, questo dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui al successivo art.45 comma 1 CTS, ad altro/i ente/i del terzo settore, che svolga/no un’analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento si rinvia all’art. 9 del vigente CTS.

Art. 16 RENDICONTO GESTIONALE E BILANCIO

L’esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce. Dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

L’Associazione deve adempiere a quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del CTS qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano superiori a 100.000,00 euro annui.

Art. 17 LIBRI

L’Associazione dovrà tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo qualora istituito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi come indicato all’art. 8.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Il componente dell’organo di controllo, al quali si applica l’art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 REVISORE LEGALE

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 20 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 21 CLAUSOLA TRANSITORIA

In attesa dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione è soggetta a quanto previsto dal DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto DLgs n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS.

Ai fini dei commi 1 e 2 in particolare, l’Associazione:

  1. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art 10, c. 1, lett. A) del DLgs n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
  2. continua ad utilizzare la denominazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS, l’Associazione assume la denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
  3. osserva i limiti previsti dall’art. 10, c. 6, lett. C) del DLgs 460 del 1997;
  4. in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.